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Sez. 1, Sentenza n. 5728 del 05/11/1979 (Rv. 402342 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CONCORDATO FALLIMENTARE - ASSUNTORE - ECCEZIONI ED ATTI A LUI OPPONIBILI.*
Stato
decisa il 1979-11-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/402342-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CONCORDATO FALLIMENTARE - ASSUNTORE - ECCEZIONI ED ATTI A LUI OPPONIBILI.*

L'assuntore del concordato, nell'acquisire i beni, i diritti e le azioni compresi nell'attivo del fallimento, tra cui le revocatorie gia proposte, succede non al fallito, ma alla massa. Pertanto, eccezioni ed Atti che non sono opponibili alla massa - ed al curatore che ne tutela in giudizio le ragioni - non sono opponibili neppure all'assuntore, il quale rispetto ai contratti conclusi dal fallito e terzo come il curatore. (V 4387/76, mass n 383107; (V 780/71, mass n 350607).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 124, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 124

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)