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Sez. 1, Sentenza n. 4387 del 22/11/1976 (Rv. 383107 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CONCORDATO FALLIMENTARE - ASSUNTORE - GIUDIZI PENDENTI - SUCCESSIONE DELL'ASSUNTORE NEL PROCESSO - LIMITI.*
Stato
decisa il 1976-11-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/383107-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CONCORDATO FALLIMENTARE - ASSUNTORE - GIUDIZI PENDENTI - SUCCESSIONE DELL'ASSUNTORE NEL PROCESSO - LIMITI.*

Il principio secondo cui l'assuntore del concordato con liberazione immediata del fallito diventa parte necessaria ed esclusiva nei giudizi pendenti relativi a diritti e, in genere, a situazioni giuridiche in cui sia subentrato in forza della sentenza di omologazione - rispetto ai quali, con la cessazione della procedura fallimentare, viene meno la legittimazione del curatore e non si ripristina quella del fallito - opera unicamente in relazione a quei diritti e a quelle situazioni giuridiche che appartenevano alla massa fallimentare al momento del concordato ed erano, quindi, suscettibili di essere cedute all'assuntore. (V 3540/74, mass n 372054; (V 780/71, mass n 350607).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 124, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 124

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)