Sez. 3, Sentenza n. 12434 del 21/02/2007 Ud. (dep. 26/03/2007) Rv. 236345 - 01
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Gestione dei rifiuti - Abbandono di rifiuti urbani in area comunale - Sindaco - Responsabilità - Individuazione.
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE
In tema di gestione dei rifiuti, risponde del reato di cui all'art. 51, comma secondo, D.Lgs. n. 22 del 1997, oggi sostituito dall'art. 256, comma secondo, D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, il sindaco che consenta l'abbandono incontrollato di rifiuti in un'area di proprietà comunale, anche in presenza di una delega ad un dirigente comunale, allorché ometta, sebbene diffidato dai competenti organi di vigilanza, di esercitare il controllo sull'operato del delegato, atteso che ciò si pone su un piano diverso rispetto al divieto di ingerirsi.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 51, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 256
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)