Sez. 1, Sentenza n. 3928 del 11/10/1979 Ud. (dep. 21/03/1980) Rv. 144757 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - CONCORSO DI CIRCOSTANZE - DI AGGRAVANTI E ATTENUANTI: GIUDIZIO DI COMPARAZIONE - EQUIVALENZA O SOCCOMBENZA DELLE AGGRAVANTI - PROCEDIBILITA DI UFFICIO - IRRILEVANZA.*
REATO - CIRCOSTANZE - CONCORSO DI CIRCOSTANZE - DI AGGRAVANTI E ATTENUANTI: GIUDIZIO DI COMPARAZIONE - EQUIVALENZA O SOCCOMBENZA DELLE AGGRAVANTI - PROCEDIBILITA DI UFFICIO - IRRILEVANZA.*
La eventuale eliminazione (per equivalenza o subvalenza) di aggravanti si riflette anche sulle ulteriori conseguenze connesse alla riduzione della pena (ad esempio prescrizione, durata della carcerazione preventiva) mentre il suddetto riflesso deve escludersi ove l'ulteriore effetto non sia rapportato alla misura della pena bensi solo al valore qualitativo che l'episodio criminoso assume per la presenza della circostanza, ontologicamente considerata. Cio accade, in genere, nei casi in cui date circostanze comportano un mutato regime della procedibilita, non piu subordinata alla querela della persona offesa ma operante ex officio: in tali ipotesi, pertanto, l'eliminazione delle aggravanti in seguito al giudizio di valenza non influisce sulla procedibilita. (applicazione in tema di minaccia). (Conf mass n 138401).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 69 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 120 CORTE COST., Cod. Pen. art. 612
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)