diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 4511 del 21/05/1997 (Rv. 504570 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITÀ - COMUNICAZIONI ALLE PARTI | Interruzione di operazioni peritali - Ripresa - Avviso alle parti ad opera del consulente - Omissione - Nullità relativa della consulenza - Condizioni - Sanatoria.
Stato
decisa il 1997-05-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/504570-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITÀ - COMUNICAZIONI ALLE PARTI

L'inosservanza da parte del consulente tecnico d'ufficio, quando riprende le operazioni peritali interrotte, del dovere di avvertire i contendenti, determina la nullità relativa della consulenza tecnica, (sanata ove non dedotta nella prima difesa o nell'udienza successiva) solo se abbia effettivamente comportato, con riguardo alle circostanze del caso concreto, un pregiudizio del diritto di difesa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 194, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 90, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 90

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)