Sez. U, Sentenza n. 2481 del 18/03/1988 (Rv. 458253 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE DI UFFICIO - ATTIVITÀ - COMUNICAZIONI ALLE PARTI - RINVIO DELLE OPERAZIONI PERITALI A DATA DA DESTINARSI - RIPRESA DELLA ATTIVITÀ - MANCATO AVVISO ALLE PARTI - NULLITÀ DELLA CONSULENZA - CONDIZIONI.*
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE DI UFFICIO - ATTIVITÀ - COMUNICAZIONI ALLE PARTI - RINVIO DELLE OPERAZIONI PERITALI A DATA DA DESTINARSI - RIPRESA DELLA ATTIVITÀ - MANCATO AVVISO ALLE PARTI - NULLITÀ DELLA CONSULENZA - CONDIZIONI.*
L'inosservanza da parte del consulente d'ufficio del dovere di avvertire i contendenti, quando riprenda le operazioni peritali in precedenza rinviate a data da destinare, determina la nullità della consulenza tecnica (peraltro relativa e quindi sanata ove non dedotta nella prima difesa od udienza successiva), solo se abbia effettivamente comportato, con riguardo alle circostanze del caso concreto, un pregiudizio del diritto di difesa. (V 324/85, mass n 438547; (V 617/81, mass n 411109).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 194, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 90, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 90
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)