Sez. 1, Sentenza n. 5775 del 19/04/2001 (Rv. 548174 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - IN GENERE | Consulente - Obbligo di comunicazione - Inizio delle operazioni - Sussistenza - Attività successiva - Insussistenza - Fattispecie.
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - IN GENERE
In tema di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente ha l'obbligo di comunicare alle parti soltanto il giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni, mentre incombe alle parti l'onere di informarsi sul prosieguo di queste al fine di parteciparvi; l'omissione della comunicazione dà luogo a nullità, sempreché dalla stessa sia derivato un concreto pregiudizio del diritto di difesa (nella specie, la S.C. ha escluso che ricorresse la nullità della notifica in un caso in cui, disposta ctu ematologica per l'accertamento della paternità naturale e ritualmente comunicato non solo l'inizio delle operazioni ma anche le sedute successive, il ricorrente lamentava di non essere stato informato preventivamente dagli istituti e laboratori scelti dal consulente per gli esami immuno - ematologici e biologici, del che non aveva mai fatto richiesta).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 194, Cod. Proc. Civ. art. 201 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)