Sez. L, Sentenza n. 23683 del 23/11/2010 (Rv. 615682 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - SCIOPERO - IN GENERE | Effetti - Sospensione dell'obbligazione del datore di lavoro di corrispondere la retribuzione - Sussistenza - Su ulteriori profili del rapporto di lavoro - Esclusione - Conseguenze - Sull'attribuzione delle posizioni economiche organizzative sulla base della durata e continuità del servizio - Giornate di sciopero - Irrilevanza.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - SCIOPERO - IN GENERE
Lo sciopero è un diritto costituzionalmente garantito e produce l'effetto di sospendere l'obbligazione del datore di lavoro di corrispondere la retribuzione, mentre il rapporto di lavoro resta in vita per tutti gli altri profili; ne deriva che, ove una disciplina contrattuale preveda la corresponsione delle posizioni economiche organizzative sulla base di graduatoria che tenga conto della durata e continuità del servizio prestato dal lavoratore, deve ritenersi continuativo il servizio prestato anche se nell'ambito dello stesso siano intercorse alcune giornate di sciopero.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 40, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Contr. Coll. 26/11/1994 art. 40, Contr. Coll. 19/06/1997 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)