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Sez. L, Sentenza n. 11352 del 30/10/1995 (Rv. 494481 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - SCIOPERO - IN GENERE | Effetti - Sui diritti sindacali non collegati con l'esecuzione della prestazione - Esclusione - Attuazione del diritto di assemblea - Ammissibilità - Garanzia ex art. 20 statuto lavoratori - Persistenza.
Stato
decisa il 1995-10-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/494481-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - SCIOPERO - IN GENERE

Durante lo sciopero, mentre restano sospese le obbligazioni relative alla prestazione di lavoro e al pagamento delle retribuzioni, non restano sospesi gli altri diritti ed obblighi costituenti il contenuto del rapporto di lavoro, estranei all'interruzione della prestazione lavorativa; la sospensione del lavoro non può quindi incidere sulla sfera dei diritti sindacali non collegati direttamente con l'esecuzione della prestazione, ed in particolare sull'attuazione del diritto di assemblea garantito dall'art. 20 Statuto Lavoratori, che ha anzi un nesso immediato con l'esercizio del diritto di sciopero, come con ogni iniziativa per la tutela di interessi collettivi dei lavoratori nelle situazioni di conflitto.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 40, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)