Sez. U, Sentenza n. 3195 del 07/10/1969 (Rv. 343189 - 01)
ARBITRATO - ARBITRATO IRRITUALE - DIFFERENZA DELL'ARBITRATO RITUALE - DIVERSO REGIME D'IMPUGNAZIONE.*
ARBITRATO - ARBITRATO IRRITUALE - DIFFERENZA DELL'ARBITRATO RITUALE - DIVERSO REGIME D'IMPUGNAZIONE.*
Gli arbitri rituali svolgono attivita giurisdizionale ed il lodo, atto esclusivo del procedimento, da essi emesso, una volta reso esecutivo dal pretore, equivale ad una sentenza ed e impugnabile, a norma dell'art 828 cod proc civ dinanzi al pretore, al tribunale o alla Corte d'appello, secondo che per la causa decisa sarebbe stato competente il conciliatore, il pretore o il tribunale. Gli arbitri irrituali, invece, non svolgono un'attivita giurisdizionale. Ad essi e demandato il compito di regolare un determinato rapporto controverso mediante un accertamento sostitutivo della volonta delle parti, le quali, con il compromesso, si sono impegnate ad accettare la risoluzione adottata dagli arbitri come espressione della loro stessa volonta. Consegue che tale risoluzione ha un carattere meramente negoziale ed e impugnabile secondo le ordinarie norme di Competenza e con il rispetto del doppio grado di giurisdizione, per quegli stessi vizi che vulnerano ogni manifestazione di volonta (incapacita delle parti e degli arbitri, vizi del consenso, ecc.). (Conf 1489-64 V 3922-68, massima n 337440 3618-68, massima n 336881 2302-67, massima n 329517 2847-66, massima n 325416).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 828 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)