Sez. 3, Sentenza n. 322 del 08/02/1972 (Rv. 356190 - 01)
ARBITRATO - ARBITRATO RITUALE - ARBITRATO IRRITUALE (O LIBERO) - NOZIONE RISPETTIVA - DIFFERENZE.*
ARBITRATO - ARBITRATO RITUALE - ARBITRATO IRRITUALE (O LIBERO) - NOZIONE RISPETTIVA - DIFFERENZE.*
Si ha arbitrato rituale allorquando le parti si accordino per far decidere determinate controversie da soggetti privati, i quali, sostituendo il giudice ordinario nell'Esercizio della funzione giurisdizionale, emettono una decisione strettamente destinata ad acquistare efficacia pari a quella della sentenza del giudice. Si ha, invece, arbitrato libero o irrituale quando il potere conferito dalle parti ad una terza persona di comune fiducia sia quello di regolare un dato rapporto, mediante un accertamento che, sovrapponendosi alla loro volonta, viene da esse riconosciuto come vincolante, secondo l'Obbligo dalle stesse assunto nel dare mandato all'arbitro. (Conf 4032'69, mass n 344526; 3195'69, mass n 343189; 3150'69, mass n 343119).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1703
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)