Sez. 3, Sentenza n. 2537 del 12/10/1984 Ud. (dep. 20/03/1984) Rv. 163231 - 01
FINANZE E TRIBUTI - OLI - MINERALI - BUONI DI BENZINA A PREZZO AGEVOLATO - PROCACCIAMENTO ED USO ILLEGITTIMO - MOMENTO E LUOGO DELLA CONSUMAZIONE: INTRODUZIONE NEL TERRITORIO DELLO STATO.*
FINANZE E TRIBUTI - OLI - MINERALI - BUONI DI BENZINA A PREZZO AGEVOLATO - PROCACCIAMENTO ED USO ILLEGITTIMO - MOMENTO E LUOGO DELLA CONSUMAZIONE: INTRODUZIONE NEL TERRITORIO DELLO STATO.*
Ai fini della Determinazione del luogo del commesso reato, in tema di procacciamento fraudolento di buoni di benzina a prezzo agevolato, di cui all'art. 12 bis legge 2 luglio 1957, n. 474, poiché un reato si considera commesso nel territorio dello stato, a norma dell'art. 6 cod. pen., quando l'Azione o l'omissione che lo costituisce è ivi avvenuta in tutto o in parte ovvero si è ivi verificato l'evento, che è la conseguenza dell'Azione od omissione, l'attività punita con l'indicata previsione di legge non è solo la materiale apprensione dei buoni di benzina, che avviene all'estero, ma la loro utilizzabilità per il ritiro del carburante a prezzo ridotto. Infatti il possesso dei buoni di benzina diventa giuridicamente rilevante, nel senso di costituire un pericolo per l'interesse finanziario dello stato, allorché i buoni possono essere spesi per ottenere la benzina a prezzo agevolato. Pertanto, solo al momento dell'entrata in Italia del possessore dei buoni in questione può ritenersi perfezionata la fattispecie criminosa, che implica la pratica possibilità di impiego dei buoni e quindi la loro attuale idoneità a consentire il ritiro della benzina con imposta ridotta. (Conf mass n 158218; (Conf mass n 159098; (Conf mass n 160426).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 6, Legge 02/07/1957 num. 474 art. 12 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)