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Sez. 3, Sentenza n. 7884 del 24/06/1983 Ud. (dep. 05/10/1983) Rv. 160426 - 01

FINANZE E TRIBUTI - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - PROCACCIAMENTO DI BUONI DI BENZINA A PREZZO AGEVOLATO - AZIONE PENALE - PROCEDIBILITÀ - NECESSITÀ DELLA RICHIESTA DEL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-06-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/160426-01

FINANZE E TRIBUTI - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - PROCACCIAMENTO DI BUONI DI BENZINA A PREZZO AGEVOLATO - AZIONE PENALE - PROCEDIBILITÀ - NECESSITÀ DELLA RICHIESTA DEL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - ESCLUSIONE.*

Ai fini della procedibilità dell'Azione penale per il reato di procacciamento fraudolento di buoni di benzina a prezzo agevolato, di cui all'art. 12 bis d.l. 5 maggio 1957, n. 271 convertito nella legge 2 luglio 1957 n. 474, non è necessaria la richiesta del ministro di grazia e giustizia poiché non si tratta di reato commesso all'estero. Infatti la struttura del reato configura un fatto commesso o tentato nel territorio dello stato, attesa anche la specialità della tutela finanziaria strettamente nazionale. (Conf mass n 158218; (Conf mass n 159098).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 6, Cod. Pen. art. 9 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 5, Decreto Legge 05/05/1957 num. 271 art. 12 bis, Legge 02/07/1957 num. 474 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)