Sez. 6, Sentenza n. 25411 del 14/05/2026 Cc. (dep. 07/07/2026) Rv. 290494-01
NULLITA' - ATTI ABNORMI | Giudice dell'udienza preliminare - Restituzione degli atti al pubblico ministero ex art. 423, comma 1-bis, cod. proc. pen. - Valutazione della configurabilità del reato all'esito dell'effettuazione di integrazioni istruttorie - Abnormità - Sussistenza - Ragioni - Fattispecie.
NULLITA' - ATTI ABNORMI
È affetta da abnormità strutturale l'ordinanza con cui il giudice dell'udienza preliminare, all'esito di effettuate integrazioni istruttorie, restituisce gli atti al pubblico ministero, ai sensi dell'art. 423, comma 1-bis, cod. proc. pen., affinché valuti la sussistenza del reato contestato, posto che tale valutazione compete al giudice ai fini della pronuncia della sentenza di non luogo a procedere di cui all'art. 425 cod. proc. pen. (Fattispecie relativa ad integrazioni istruttorie ritenute incidenti sulla sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di maltrattamenti e sulla configurabilità di un'aggravante del delitto di lesioni).
Costituzione art. 112, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 50 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 423 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 425 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)