diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 33679 del 23/09/2025 Cc. (dep. 13/10/2025) Rv. 288715-01

UDIENZA PRELIMINARE - UDIENZA - MODIFICAZIONE DELL'IMPUTAZIONE - IN GENERE | Decreto che dispone il giudizio - Art. 423, comma 1-bis, cod. proc. pen. - Modifica dell’imputazione mediante esclusione di un’aggravante - Assenza di previo contraddittorio - Abnormità strutturale - Sussistenza.
Stato
decisa il 2025-09-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/288715-01

UDIENZA PRELIMINARE - UDIENZA - MODIFICAZIONE DELL'IMPUTAZIONE - IN GENERE

In tema di udienza preliminare, a seguito dell'introduzione dell'art. 423, comma 1-bis, cod. proc. pen. ad opera dell'art. 23, comma 1, lett. i), n. 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, è affetto da abnormità strutturale il decreto che dispone il giudizio nel quale, senza sollecitazione del contraddittorio sul punto, sia stata modificata la qualificazione giuridica del fatto operata dal pubblico ministero nella propria richiesta, mediante esclusione di una circostanza aggravante.

Costituzione art. 25 com. 1, Costituzione art. 101 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 423 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 429 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 554 bis com. 5, Legge 27/09/2021 num. 134 art. 1 com. 9 lett. N CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 23 com. 1 lett. I

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)