Sez. 1, Sentenza n. 3375 del 05/05/2000 Cc. (dep. 09/06/2000) Rv. 216422 - 01
UDIENZA PRELIMINARE (COD. PROC. PEN. 1988) - UDIENZA - PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - IN GENERE | Trasmissione degli atti al p.m. perché il fatto è risultato diverso da quello contestato - Impugnazione - Inammissibilità - Provvedimento abnorme - Esclusione - Applicabilità del principio espresso dall'art.521 cod.proc.pen.
UDIENZA PRELIMINARE (COD. PROC. PEN. 1988) - UDIENZA - PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - IN GENERE
Non è impugnabile e non è abnorme l'ordinanza con la quale il giudice della udienza preliminare dispone la trasmissione degli atti al pubblico ministero, in applicazione dell'art.521 cod.proc.pen., ritenendo che il fatto sia diverso da quello contestato. Infatti, deve ritenersi - in conformità ai principi enunciati dalla Corte costituzionale nella sentenza n.88 del 1994 - che l'esigenza di correlazione dell'imputazione alle risultanze degli atti sia presente in ogni fase processuale e pertanto debba essere garantita, ai fini del rispetto dei diritti di difesa, anche nella udienza preliminare, come peraltro si desume dalla disciplina dettata dall'art.423 cod.proc.pen.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 424 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 424 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 423 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 423 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 521 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)