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Sez. U, Sentenza n. 3002 del 02/05/1983 (Rv. 427918 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO CON ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - PROVVISORIETÀ E TEMPORANEITÀ INIZIALI DEL RAPPORTO, PROSEGUITO DOPO IL TERMINE CON LE MEDESIME O DIVERSE MANSIONI - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1983-05-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/427918-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO CON ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - PROVVISORIETÀ E TEMPORANEITÀ INIZIALI DEL RAPPORTO, PROSEGUITO DOPO IL TERMINE CON LE MEDESIME O DIVERSE MANSIONI - IRRILEVANZA.*

La ricorrenza di un rapporto di pubblico impiego, come tale devoluto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, va affermata nel caso di prestazioni lavorative subordinate in favore di un ente pubblico non economico, che vengano svolte dietro retribuzione predeterminata ed in via continuativa, cioè non saltuaria od occasionale, nonché, pur in Mancanza di un formale atto di nomina, in base ad un effettivo inserimento del dipendente nello ambito della struttura organizzativa pubblicistica del suddetto ente e per il perseguimento dei suoi scopi istituzionali, mentre resta irrilevante, al fine indicato, la circostanza che il rapporto stesso sia sorto con caratteri di provvisorietà ed a tempo determinato, e sia o meno di fatto proseguito dopo il termine con lo svolgimento delle medesime mansioni o di mansioni diverse. (V 3501/81, mass n 414100; (V 2403/79, mass n 398704; (V 4829/78, mass n 394527).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)