Sez. U, Sentenza n. 4829 del 25/10/1978 (Rv. 394527 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - RAPPORTO ORIGINARIAMENTE A TERMINE, DI FATTO PROSEGUITO CON LO SVOLGIMENTO DELLE MEDESIME PRESTAZIONI - CONTROVERSIA RELATIVA ALLA FASE DI PROSECUZIONE DEL RAPPORTO - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - PERSISTENZA.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - RAPPORTO ORIGINARIAMENTE A TERMINE, DI FATTO PROSEGUITO CON LO SVOLGIMENTO DELLE MEDESIME PRESTAZIONI - CONTROVERSIA RELATIVA ALLA FASE DI PROSECUZIONE DEL RAPPORTO - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - PERSISTENZA.*
La Competenza giurisdizionale esclusiva del giudice amministrativo, sulle controversie inerenti a rapporto di pubblico impiego (nella specie, con ente ospedaliero), non soffre deroga per il caso in cui il rapporto stesso, originariamente sorto con espressa limitazione temporale (nella specie, trattandosi di infermiera assunta per sei mesi), sia poi di fatto proseguito dopo il termine con lo svolgimento delle medesime prestazioni, e la causa riguardi diritti ed obblighi delle parti inerenti a questa successiva fase, atteso che detta situazione non e idonea a determinare la nascita di un nuovo e diverso rapporto, ma integra mera prosecuzione di quello precedente. (V 1885/76, mass n 380686).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 2 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)