Sez. 6, Sentenza n. 3226 del 26/11/1982 Cc. (dep. 01/03/1983) Rv. 157727 - 01
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - ARRESTO - FLAGRANZA - - PROVVEDIMENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA O DEL DEL PRETORE - ORDINE DI MANTENIMENTO DELLA CUSTODIA - MOTIVAZIONE - OBBLIGATORIETÀ - SUSSISTENZA.*
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - ARRESTO - FLAGRANZA - - PROVVEDIMENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA O DEL DEL PRETORE - ORDINE DI MANTENIMENTO DELLA CUSTODIA - MOTIVAZIONE - OBBLIGATORIETÀ - SUSSISTENZA.*
In caso di arresto in flagranza il P.m. o il pretore, disponendo la convalida del provvedimento o ordinando il mantenimento della custodia in carcere, devono motivare tale ultimo provvedimento con ricorso ai parametri di valutazione (pericolo di fuga, pericolo di inquinamento delle prove, pericolosità del soggetto) previsti comunque per i casi in cui il mandato di cattura non si rende obbligatorio. (Conf mass n 151238 e cit. Ivi).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 254 com. 1, Legge 12/08/1982 num. 532 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)