Sez. 2, Sentenza n. 2381 del 14/06/1984 Cc. (dep. 03/07/1984) Rv. 165145 - 01
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - ARRESTO - PROVVEDIMENTI DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA O DEL PRETORE - IMPUGNAZIONI - MANDATI E ORDINI - CONVALIDA DELL'ARRESTO - STATUIZIONE ANCHE SULLA PROTRAZIONE DELLA CUSTODIA IN CARCERE - DIFETTO DI MOTIVAZIONE - VIZIO FORMALE DEL PROVVEDIMENTO - DEDUCIBILITÀ - FORME E LIMITI.*
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - ARRESTO - PROVVEDIMENTI DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA O DEL PRETORE - IMPUGNAZIONI - MANDATI E ORDINI - CONVALIDA DELL'ARRESTO - STATUIZIONE ANCHE SULLA PROTRAZIONE DELLA CUSTODIA IN CARCERE - DIFETTO DI MOTIVAZIONE - VIZIO FORMALE DEL PROVVEDIMENTO - DEDUCIBILITÀ - FORME E LIMITI.*
In caso di arresto eseguito dalla polizia giudiziaria, il magistrato deve, in Sede di convalida, emettere una motivata statuizione anche sul mantenimento della custodia in carcere. Tale provvedimento, tuttavia, se carente nella motivazione, è da ritenersi affetto da un vizio formale che, se non fatto valere con i mezzi ordinari apprestati dall'ordinamento (richiesta di riesame ex art. 246 ultimo comma cod. proc. pen. e successivo ricorso per Cassazione), non ha incidenza alcuna sulla legittimità dello stato di detenzione, avendo esaurito i suoi effetti e non essendo, pertanto, più deducibile mediante istanza di scarcerazione. (V mass nn 157727, 160158, 160572, sulla prima parte, nel senso della necessità di statuire anche in ordine al mantenimento della custodia in carcere; (Conf mass n 145417).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 246 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 263 quater, Legge 12/08/1982 num. 532 art. 2, Legge 12/08/1982 num. 532 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)