Sez. L, Sentenza n. 18309 del 19/09/2016 (Rv. 641197 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - TIROCINIO (APPRENDISTATO) - IN GENERE | Contratto di apprendistato - Facoltà di recesso - Violazione del termine di preavviso - Conseguenze - Fondamento.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - TIROCINIO (APPRENDISTATO) - IN GENERE
In tema di contratto di apprendistato, il datore di lavoro può recedere al termine del rapporto con tempestiva disdetta, la quale, in forza del disposto di cui all'art. 1218 c.c., richiamato dall'art. 55 della legge n. 25 del 1955, "ratione temporis" applicabile, deve intervenire nel termine e nei modi stabiliti dalle norme collettive, dagli usi o secondo equità, sicché non è tempestiva se esercitata il giorno prima della conclusione del rapporto di apprendistato, in violazione del termine di preavviso contrattuale, derivandone, in forza dell'art. 19 della l. n. 25 cit., la continuazione del rapporto lavorativo come ordinario rapporto di lavoro subordinato assoggettato alla regola generale in materia di durata, del tempo indeterminato.
Riferimenti normativi: Legge 19/01/1955 num. 25 art. 19, Legge 19/01/1955 num. 25 art. 55, Decreto Legisl. 14/09/2011 num. 167 art. 7, Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)