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Sez. 2 - , Ordinanza n. 13272 del 28/04/2022 (Rv. 664619 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - ISCRIZIONE A RUOLO | Riassunzione della causa, ex art. 392 c.p.c. - Giudizio di rinvio nel procedimento per equa riparazione - Natura di autonoma e ulteriore fase del giudizio originario - Conseguenze - Nuova iscrizione a ruolo - Necessità - Nota di iscrizione a ruolo – Esclusione - Fondamento. CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2022-04-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/664619-01

PROCEDIMENTO CIVILE - ISCRIZIONE A RUOLO

In tema di riassunzione della causa ex art. 392 c.p.c., il giudizio di rinvio nell'ambito di un procedimento per equa riparazione, in quanto configurabile come autonoma ed ulteriore fase del giudizio originario, necessita di una nuova iscrizione a ruolo, costituita da un atto mediante il quale il cancelliere attesta la pendenza di un determinato procedimento presso l'ufficio giudiziario, ma non anche della nota di iscrizione a ruolo ex artt. 71 e 72 disp.att. c.p.c., stante la sua soggezione all'art. 392, comma 2, c.p.c., non essendo tale atto di parte richiesto nei giudizi introdotti con ricorso, nei quali il rapporto attore-giudice si instaura già con l'iniziale deposito dello stesso.

Cod. Proc. Civ. art. 392, Cod. Proc. Civ. art. 168, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 71, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 72

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)