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Sez. 1, Sentenza n. 1950 del 02/02/2016 (Rv. 638417 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PER INATTIVITÀ DELLE PARTI E PER MANCATA PROSECUZIONE O RIASSUNZIONE | "Translatio iudicii" - Riassunzione tempestiva della causa dinanzi al giudice dichiarato competente - Mancata iscrizione della causa a ruolo - Conseguenze - Estinzione del giudizio - Esclusione.
Stato
decisa il 2016-02-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/638417-01

PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PER INATTIVITÀ DELLE PARTI E PER MANCATA PROSECUZIONE O RIASSUNZIONE

Avvenuta la "translatio iudicii", davanti al giudice competente, con citazione in riassunzione notificata nel termine perentorio assegnato dal giudice dichiaratosi incompetente, la mancata iscrizione della causa a ruolo non determina l'estinzione del processo ex art. 307, comma 3, c.p.c., atteso che il giudizio, venendosi a trovare in una situazione di quiescenza ai sensi dei commi 1 e 2 della medesima disposizione, può essere nuovamente riassunto davanti al giudice già adito con la precedente riassunzione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 125

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)