Sez. U, Sentenza n. 19701 del 17/09/2010 (Rv. 614355 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - RIASSUNZIONE - CITAZIONE - FORMA E CONTENUTO | Giudizio di rinvio - Limiti e significato - Conseguenze - "Jus superveniens" nel corso del giudizio - Applicabilità - Esclusione - Fattispecie in tema di termine a comparire ex art. 163 bis cod. proc. civ.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - RIASSUNZIONE - CITAZIONE - FORMA E CONTENUTO
Il giudizio di rinvio conseguente a cassazione, pur dotato di autonomia, non dà vita ad un nuovo ed ulteriore procedimento, ma rappresenta una fase ulteriore di quello originario da ritenersi unico ed unitario. Da ciò consegue che, se il processo è iniziato prima dell'entrata in vigore dell'art. 2, comma 1, lett. g), delle legge 28 dicembre 2005, n. 263, che ha modificato l'art. 163 bis cod. proc. civ., la citazione introduttiva del giudizio di rinvio deve fissare al convenuto un termine a comparire di 60 giorni, a nulla rilevando che al momento della notifica di tale atto il termine in questione sia stato elevato a 90 giorni.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 bis CORTE COST., Legge 28/12/2005 num. 263 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)