Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 4268 del 16/03/2012 (Rv. 621617 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Trattazione del procedimento in camera di consiglio - Contrasto con l'art. 6 C.E.D.U. - Esclusione - Fondamento.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE
La previsione dell'art. 380-ter, ultimo comma, cod. proc. civ., secondo cui al procedimento di regolamento di competenza non si applica la disposizione del quinto comma dell'art. 380-bis cod. proc. civ., comporta la trattazione del procedimento in camera di consiglio, ma ciò non contrasta con l'art. 6 della C.E.D.U., atteso che il principio, posto da tale norma, della pubblicità del giudizio, pur costituendo un cardine dell'ordinamento democratico, non trova applicazione assoluta, potendo ben essere limitato anche nell'interesse della giustizia, laddove esigenze particolari, quale appunto quella concernente la celerità della decisione, lo giustifichino.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 380 bis, Cod. Proc. Civ. art. 380 ter, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)