Sez. L, Sentenza n. 6015 del 14/10/1983 (Rv. 430821 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - REVOCA DELLA PENSIONE - RIOCCUPAZIONE DEL PENSIONATO - PER ASSUNZIONE IN QUOTA OBBLIGATORIA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - REVOCA DELLA PENSIONE - RIOCCUPAZIONE DEL PENSIONATO - PER ASSUNZIONE IN QUOTA OBBLIGATORIA.*
Le garanzie poste a sostegno dell'assunzione in quota invalidi escludono che la nuova occupazione possa comunque riuscire pregiudizievole per il lavoratore invalido assunto e, in ogni caso, ciò che rileva ai fini dell'acquisizione del diritto alla pensione di Invalidità è la ripercussione dello stato psico-fisico dello assicurato sulla capacità di guadagno, la quale costituisce l'unica condizione stabilita dalla legge per l'insorgenza di quel diritto. Di conseguenza a legittimare la revoca della pensione di Invalidità goduta dall'assunto in quota obbligatoria serve non soltanto un miglioramento delle condizioni fisiopsichiche del soggetto, ma anche, indipendentemente dal mutamento di esse e perfino in presenza di un peggioramento, che sia venuta meno o sia ridotta l'incidenza degli altri fattori che a suo tempo concorsero a determinare l'incapacità di guadagno. (V 2872/80, mass n 406618).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)