Sez. L, Sentenza n. 3409 del 07/06/1985 (Rv. 441072 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - REVOCA DELLA PENSIONE - RIOCCUPAZIONE DEL PENSIONATO - ASSUNZIONE DI UN INVALIDO AI SENSI DELLA LEGGE 2 APRILE 1968 N. 482 - VALIDITÀ DELLA REVOCA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - REVOCA DELLA PENSIONE - RIOCCUPAZIONE DEL PENSIONATO - ASSUNZIONE DI UN INVALIDO AI SENSI DELLA LEGGE 2 APRILE 1968 N. 482 - VALIDITÀ DELLA REVOCA.*
La revoca della pensione d'Invalidità può conseguire non solo ad un effettivo miglioramento delle condizioni fisiche del pensionato ma anche ad un recupero della capacità di guadagno derivante da un proficuo e non usurante riadattamento lavorativo che consente allo assicurato di svolgere continuativamente e senza danno una attività confacente alle sue attitudini con una remunerazione anche inferiore (nei limiti legali previsti per il conseguimento della pensione) a quella percepita nello svolgimento dell'attività lavorativa abbandonata a causa dell'Invalidità. Pertanto, ove il detto recupero trovi origine nell'assunzione di un invalido ai sensi della legge 2 aprile 1968 n. 482, l'impiego così conseguito, pur non costituendo di per sè solo sicuro indizio di recuperata capacità di guadagno, rende legittima la revoca della pensione d'Invalidità precedentemente riconosciuta se si accerta che la nuova occupazione presenti i requisiti della normalità, della continuità della durata e del carattere non usurante. (V 4416/84, mass n 436311; (V 3199/84, mass n 435243; (V 2540/83, mass n 427398; (V 2540/83, mass n 427399; (V 6015/83, mass n 430821).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)