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Sez. L, Sentenza n. 9538 del 01/07/2002 (Rv. 557644 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Censurabilità in sede di legittimità - Limiti - Interpretazione conforme ai valori fondamentali del diritto vivente del lavoro - Necessità - Fattispecie in tema di interpretazione dell'art. 29 del c.c.n.l. del 1995 dei dipendenti del casinò di Sanremo.
Stato
decisa il 2002-07-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/557644-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE

Nell'ambito dei criteri interpretativi dei contratti collettivi ha carattere di prevalenza e di priorità quello di coerenza fra atto da interpretarsi e valori fondamentali del diritto vivente, la cui applicazione comporta la oggettiva conformazione del contenuto della clausola ambigua ai predetti valori in quanto le due fonti, quella contrattuale e quella legale, possono intrecciarsi ma non contraddirsi. L'interpretazione di un contratto collettivo in contrasto con il predetto canone di coerenza è denunciabile in sede di legittimità per violazione di legge. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto incensurabile la decisione di merito che aveva interpretato l'art. 29 del c.c.n.l. del 19995 per i dipendenti del casinò di Sanremo, che prevede la revoca della sospensione cautelativa dal servizio, salva l'ipotesi della contestazione di gravi reati, in caso di cessazione della misura della custodia cautelare in seguito alla quale essa era stata adottata, nel senso che l'eventuale provvedimento di diniego della revoca della sospensione richiede una motivazione, argomentando analogicamente dell'obbligo del datore di lavoro, in materia disciplinare, di rendere edotto il lavoratore dei provvedimenti che incidano negativamente sul rapporto di lavoro al fine di consentirgli l'esercizio del diritto di difesa.)

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)