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Sez. 1, Sentenza n. 3612 del 29/10/1968 (Rv. 336869 - 01)

RESPONSABILITA CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (PA) IN GENERE - MERO COMPORTAMENTO DELLA PA LESIVO DI UN DIRITTO SOGGETTIVO - ELEMENTO PSICOLOGICO - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1968-10-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/336869-01

RESPONSABILITA CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (PA) IN GENERE - MERO COMPORTAMENTO DELLA PA LESIVO DI UN DIRITTO SOGGETTIVO - ELEMENTO PSICOLOGICO - NECESSITA.*

L'illiceita di una condotta, quale fonte generatrice di un danno risarcibile, esige non solo un rapporto di causalita materiale, ma anche l'imputabilita psicologica al soggetto della condotta (art. 2043 cod. civ.). tale principio fondamentale e applicabile anche nei confronti della pa, quando si discuta di un mero comportamento della stessa, rispetto al quale occorre accertare, ai fini di una pronuncia sul risarcimento del danno, il dolo o la colpa dell'amministrazione. (nella specie, annullato dalla commissione provinciale delle imposte un accertamento per -profitti di regime-, l' amministrazione finanziaria aveva, senza alcuna ragione giustificatrice oggettiva, mantenuto il sequestro dei beni del presunto debitore d'imposta. I giudici di merito avevano svolto indagini sulla colpa dell' amministrazione, escludendola ed il supremo collegio, nel rigettare il ricorso, ha enunciato il principio di cui innanzi. Conf. Alla sent. N. 814-67, massima n. 326914.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)