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Sez. 1, Sentenza n. 19234 del 24/09/2004 (Rv. 577341 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDUCENTE DEI VEICOLI - PATENTE DI ABILITAZIONE ALLA GUIDA - SOSPENSIONE | Termine per l'adozione da parte del Prefetto del provvedimento ex art. 218 cod. str. - Quindici giorni dall'invio - Notifica del provvedimento - Termini - Principio generale fissato dall'art. 2 della legge sul procedimento amministrativo - Applicabilità.
Stato
decisa il 2004-09-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/577341-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDUCENTE DEI VEICOLI - PATENTE DI ABILITAZIONE ALLA GUIDA - SOSPENSIONE

In tema di violazioni del codice della strada, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, a norma dell'art. 218, comma secondo, cod. str., va disposta dal prefetto con ordinanza nel termine di quindici giorni dall'invio da parte dell'organo accertatore della patente ritirata, ed, al fine di ritenere rispettato tale termine, non spiega alcuna rilevanza la circostanza che la notifica del provvedimento avvenga poi venti giorni dopo il ritiro della stessa patente. Infatti, non avendo il legislatore previsto un termine per detta notifica, ma essendosi limitato a stabilire che essa deve essere effettuata "immediatamente", trova applicazione anche a tale fattispecie il principio generale, posto dall'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in base al quale tutte le procedure amministrative devono compiersi nel termine di trenta giorni, nel conto dei quali vanno esclusi, nell'ipotesi in esame, i giorni trascorsi per l'invio della patente al prefetto, non computabili nella fase procedimentale di emissione del provvedimento di sospensione.

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 218, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 218, Legge 07/08/1990 num. 241 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)