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Sez. 5, Sentenza n. 20955 del 16/10/2015 (Rv. 636961 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI | Rimborso ex art. 38 ter d.P.R. n. 633 del 1972 (vigente "ratione temporis") - Requisiti - Residenza e domicilio - Necessità - Alternatività.
Stato
decisa il 2015-10-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/636961-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI

In materia d'IVA, ai sensi dell'art. 38 ter del d.P.R. n. 633 del 1972 (nella formulazione vigente "ratione temporis"), i soggetti non residenti nello Stato possono ottenere il rimborso dell'IVA purché posseggano il requisito o della residenza o, in alternativa, del domicilio in uno Stato membro della Comunità Europea, come si desume dalla disciplina comunitaria che considera essenziale una presenza sul territorio in termini di effettività, a prescindere dalle possibili forme che assuma, siano esse il domicilio o la residenza per la persona fisica ovvero la sede principale o secondaria per la persona giuridica.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 38 CORTE COST., Direttive Commissione CEE 06/12/1979 num. 1072 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)