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Sez. 5, Sentenza n. 3570 del 11/03/2003 (Rv. 561077 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI | Soggetti non residenti - Rimborso ex art. 38 ter del d.P.R. n. 633 del 1972 - Requisiti - Assenza di stabile organizzazione in Italia - Stabile organizzazione - Nozione.
Stato
decisa il 2003-03-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/561077-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI

In tema di rimborso dell'IVA a soggetto domiciliato o residente negli Stati membri della Comunità economica europea, senza stabile organizzazione in Italia, ex art. 38 ter del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in ordine alla nozione di stabile organizzazione deve ritenersi (secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia) che il luogo in cui il prestatore ha stabilito la sede della propria attività economica costituisce il punto di riferimento preferenziale, nel senso che la presa in considerazione di un altro centro di attività, a partire dal quale viene resa la prestazione di servizi o nel quale viene svolta l'attività di produzione, entra in linea di conto solo nel caso in cui il riferimento alla sede non conduca ad una soluzione razionale dal punto di vista fiscale o crei un conflitto con un altro Stato membro. Ne consegue che il riferimento di una attività produttiva ad un centro diverso dalla sede viene in considerazione solo se tale centro di attività presenti un grado sufficiente di stabilità e una struttura idonea, sul piano del corredo umano e tecnico, a rendere possibili in modo autonomo le prestazioni di cui trattasi.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 38 ter CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)