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Sez. 2, Sentenza n. 2951 del 14/06/1978 (Rv. 392391 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITA AGGRAVATA - IN GENERE - LIQUIDAZIONE DEI DANNI IN SEPARATO GIUDIZIO - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1978-06-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/392391-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITA AGGRAVATA - IN GENERE - LIQUIDAZIONE DEI DANNI IN SEPARATO GIUDIZIO - INAMMISSIBILITA.*

Ai sensi dell'art 96 cod proc civ, la liquidazione dei danni da responsabilita processuale aggravata dev'essere effettuata dallo stesso giudice della cognizione della causa dal cui esito si pretende dedurre la responsabilita; pertanto, la domanda con cui si chiedono l'accertamento di tale responsabilita ed il risarcimento dei danni da liquidarsi in separata Sede e improponibile. (Conf 3244/76, mass n 382039).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)