Sez. 3, Sentenza n. 1544 del 08/03/1980 (Rv. 405112 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITA AGGRAVATA - IN GENERE - DOMANDA DI CONDANNA GENERICA AL RISARCIMENTO DEI DANNI DA LIQUIDARSI IN ALTRA SEDE - IMPROPONIBILITA.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITA AGGRAVATA - IN GENERE - DOMANDA DI CONDANNA GENERICA AL RISARCIMENTO DEI DANNI DA LIQUIDARSI IN ALTRA SEDE - IMPROPONIBILITA.*
Poiche, ai sensi dell'art 96 cod proc civ, la liquidazione dei danni da responsabilita processuale aggravata dev'essere fatta dallo stesso giudice competente a decidere il merito, e improponibile la domanda con cui si chiede l'accertamento di detta responsabilita ed il risarcimento dei danni da liquidarsi in separata Sede e va, conseguentemente, cassata senza rinvio la statuizione di condanna generica al risarcimento emessa a tale titolo. (Conf 4643/78, mass n 394312; (Conf 4104/78, mass n 393722; (Conf 2951/78, mass n 392391).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 278, Cod. Proc. Civ. art. 382 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)