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Sez. 3, Sentenza n. 1544 del 08/03/1980 (Rv. 405112 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITA AGGRAVATA - IN GENERE - DOMANDA DI CONDANNA GENERICA AL RISARCIMENTO DEI DANNI DA LIQUIDARSI IN ALTRA SEDE - IMPROPONIBILITA.*
Stato
decisa il 1980-03-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/405112-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITA AGGRAVATA - IN GENERE - DOMANDA DI CONDANNA GENERICA AL RISARCIMENTO DEI DANNI DA LIQUIDARSI IN ALTRA SEDE - IMPROPONIBILITA.*

Poiche, ai sensi dell'art 96 cod proc civ, la liquidazione dei danni da responsabilita processuale aggravata dev'essere fatta dallo stesso giudice competente a decidere il merito, e improponibile la domanda con cui si chiede l'accertamento di detta responsabilita ed il risarcimento dei danni da liquidarsi in separata Sede e va, conseguentemente, cassata senza rinvio la statuizione di condanna generica al risarcimento emessa a tale titolo. (Conf 4643/78, mass n 394312; (Conf 4104/78, mass n 393722; (Conf 2951/78, mass n 392391).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 278, Cod. Proc. Civ. art. 382 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)