Sez. 2, Sentenza n. 3244 del 04/10/1976 (Rv. 382039 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITA AGGRAVATA - ESECUZIONE FORZATA - LIQUIDAZIONE DEI DANNI - COMPETENZA DEL GIUDICE DELLA CAUSA - DOMANDA DI LIQUIDAZIONE IN SEPARATA SEDE - INAMMISSIBILITA.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITA AGGRAVATA - ESECUZIONE FORZATA - LIQUIDAZIONE DEI DANNI - COMPETENZA DEL GIUDICE DELLA CAUSA - DOMANDA DI LIQUIDAZIONE IN SEPARATA SEDE - INAMMISSIBILITA.*
Ai sensi dell'art 96 cod proc civ, la liquidazione dei danni da responsabilita processuale aggravata - tra i quali rientrano quelli derivanti da un'esecuzione forzata compiuta senza titolo - deve essere effettuata dallo stesso giudice della cognizione della causa dal cui esito si pretende dedurre la responsabilita; pertanto, la domanda con cui si chiedono l'accertamento di tale responsabilita ed il risarcimento dei danni da liquidarsi in separata Sede e assolutamente improponibile. (Conf 1916/75).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)