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Sez. 2, Sentenza n. 3244 del 04/10/1976 (Rv. 382039 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITA AGGRAVATA - ESECUZIONE FORZATA - LIQUIDAZIONE DEI DANNI - COMPETENZA DEL GIUDICE DELLA CAUSA - DOMANDA DI LIQUIDAZIONE IN SEPARATA SEDE - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1976-10-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/382039-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITA AGGRAVATA - ESECUZIONE FORZATA - LIQUIDAZIONE DEI DANNI - COMPETENZA DEL GIUDICE DELLA CAUSA - DOMANDA DI LIQUIDAZIONE IN SEPARATA SEDE - INAMMISSIBILITA.*

Ai sensi dell'art 96 cod proc civ, la liquidazione dei danni da responsabilita processuale aggravata - tra i quali rientrano quelli derivanti da un'esecuzione forzata compiuta senza titolo - deve essere effettuata dallo stesso giudice della cognizione della causa dal cui esito si pretende dedurre la responsabilita; pertanto, la domanda con cui si chiedono l'accertamento di tale responsabilita ed il risarcimento dei danni da liquidarsi in separata Sede e assolutamente improponibile. (Conf 1916/75).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)