Sez. L, Sentenza n. 8465 del 13/04/2011 (Rv. 616653 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE | Disciplina del trasferimento d'azienda - Cessione di unità produttiva - Inclusione - Licenziamento disposto dalla società cedente - Notifica dell'atto di precetto e del pignoramento al cessionario - Liceità.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE
In tema di trasferimento d'azienda, l'art. 2112 cod. civ., nel testo (applicabile "ratione temporis") modificato dall'art. 47 della legge n. 428 del 1990 e antecedente alla novella introdotta con il d.lgs. n. 18 del 2001, comprendeva espressamente - in linea con la direttiva 77/187/CEE del 14 febbraio 1977, come ripetutamente interpretata dalla Corte di giustizia CE e poi trasfusa nella direttiva 99/50/CE e, infine, razionalizzata, senza innovazioni sostanziali, nella direttiva 2001/23/CE - la possibilità che il trasferimento riguardasse unità produttive. Ne consegue che, in caso di licenziamento disposto dalla società cedente, i successivi atti (nella specie, l'atto di precetto e il pignoramento) sono legittimamente notificati alla società cessionaria del ramo d'azienda, al quale era addetto il lavoratore al momento, anteriore alla cessione, della risoluzione del rapporto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Cod. Civ. art. 2119, Cod. Proc. Civ. art. 481, Cod. Proc. Civ. art. 491, Legge 29/12/1990 num. 428 art. 47, Decreto Legisl. 02/02/2001 num. 18, Direttive Commissione CEE 14/02/1977 num. 187, Direttive Commissione CEE 29/06/1998 num. 50, Direttive Commissione CEE 12/03/2001 num. 23
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)