Sez. L, Sentenza n. 13171 del 08/06/2009 (Rv. 608860 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE | Trasferimento di ramo d'azienda - Normativa comunitaria e legislazione nazionale - "Ratio" - Nozione di ramo d'azienda - Superamento di uno stato di difficoltà economica quale motivo del trasferimento - Ammissibilità - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE
In materia di trasferimento di parte (c.d. ramo) di azienda, tanto la normativa comunitaria (direttive CE nn. 98/50 e 2001/23) quanto la legislazione nazionale (art. 2112, comma quinto, cod. civ., sostituito dall'art. 32 del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276) perseguono il fine di evitare che il trasferimento si trasformi in semplice strumento di sostituzione del datore di lavoro, in una pluralità di rapporti individuali, con altro sul quale i lavoratori possano riporre minore affidamento sul piano sia della solvibilità sia dell'attitudine a proseguire con continuità l'attività produttiva. La citata direttiva del 1998 richiede, pertanto, che il ramo d'azienda oggetto del trasferimento costituisca un'entità economica con propria identità, intesa come insieme di mezzi organizzati per un'attività economica, essenziale o accessoria, e, analogamente, l'art. 2112, quinto comma, cod.civ. si riferisce alla "parte d'azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata". Deve, quindi, trattarsi di un'entità economica organizzata in modo stabile e non destinata all'esecuzione di una sola opera (cfr. Corte di Giustizia CE, sentenza 24 gennaio 2002, C-51/00), ovvero di un'organizzazione quale legame funzionale che renda le attività dei lavoratori interagenti e capaci di tradursi in beni o servizi determinati, là dove, infine, il motivo del trasferimento ben può consistere nell'intento di superare uno stato di difficoltà economica. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione della corte territoriale che aveva riconosciuto la liceità dell'atto di trasferimento previo accertamento dell'esistenza, prima del trasferimento, di un ramo d'azienda denominato "Costruzioni terra Italia", destinato alla progettazione, fabbricazione e posa a terra di tubi di grande diametro, a cui erano assegnati, tra gli altri, i lavoratori ricorrenti; accertamento, questo, non infirmato dall'essere state tali attività ostacolate dalla crisi delle commesse).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112 com. 5, Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 32, Direttive del Consiglio CEE 29/06/1998 num. 50, Direttive del Consiglio CEE 12/03/2001 num. 23
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)