diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 1147 del 29/01/2002 (Rv. 551940 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Domanda di risarcimento danni proposta da pubblico dipendente nei confronti dell'amministrazione non assoggettata alla nuova disciplina ex D.Lgs. n.80 del 1998 (nella specie, proposta nei confronti del Ministero dell'Interno da una guardia di P.S.) dell'integrità fisica - Riparto della giurisdizione - Proposizione di azione contrattuale o extracontrattuale - Rilevanza - Criteri discriminatori.
Stato
decisa il 2002-01-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/551940-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE

Ai fini del riparto della giurisdizione rispetto ad una domanda di risarcimento danni proposta da un pubblico dipendente nei confronti dell'amministrazione (nella specie, da una guardia di p.s. nei confronti del Ministero dell'Interno) che non sia assoggettata alla nuova disciplina di cui al D.Lgs. n. 80 del 1998, assume valore determinante l'accertamento della natura contrattuale o extracontrattuale dell'azione di responsabilità in concreto proposta, dovendosi ritenere proposta la seconda tutte le volte in cui non emerga una precisa scelta del danneggiato in favore dell'azione contrattuale, e la prima, con conseguente devoluzione della controversia al giudice amministrativo, quando la domanda di risarcimento sia espressamente fondata sull'inosservanza, da parte del datore di lavoro, di una violazione degli obblighi inerenti al rapporto di impiego, sicuramente configurabile, come nella specie, nella erronea valutazione medico - legale delle condizioni di salute del dipendente, che abbia originato il provvedimento di congedo anticipato dello stesso. In ipotesi siffatte, non assume alcun rilievo, ai fini di un diversi criterio di riparto della giurisdizione, la eventuale prospettazione, da parte del dipendente, di un'azione aquiliana di tutela del diritto alla salute, devoluta alla giurisdizione ordinaria, ove la domanda risarcitoria sia parametrata sui soli emolumenti non percepiti a causa dell'illegittimo collocamento a riposo anticipato, avuto riguardo alla natura patrimoniale del danno allegato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)