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Sez. U, Ordinanza n. 1248 del 23/01/2004 (Rv. 569650 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Domanda di risarcimento danni proposta da pubblico dipendente nei confronti dell'amministrazione non assoggettata alla nuova disciplina ex D.Lgs n. 80 del 1998 (nella specie, proposta nei confronti del Ministero dell' Economia e delle Finanze da un generale della Guardia di Finanza in relazione a note caratteristiche negative redatte dall'amministrazione) - Riparto della giurisdizione - Proposizione di azione extracontrattuale o contrattuale - Rilevanza - Criteri distintivi.
Stato
decisa il 2004-01-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/569650-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE

Ai fini del riparto della giurisdizione rispetto ad una domanda di risarcimento danni proposta da un pubblico dipendente nei confronti dell'amministrazione (nella specie, da un generale della Guardia di Finanza nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze) che non sia assoggettata alla nuova disciplina di cui al D.Lgs n. 80 del 1998, assume valore determinante l'accertamento della natura contrattuale o extracontrattuale dell'azione di responsabilità in concreto proposta, dovendosi ritenere, sulla base del "petitum" sostanziale, proposta la seconda, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario, tutte le volte in cui la domanda sia fondata sull'asserita violazione dei doveri che incombono alla P.A. verso la generalità dei cittadini, e la prima, con conseguente devoluzione della controversia al giudice amministrativo, quando la domanda di risarcimento sia espressamente fondata sull'inosservanza di una violazione degli obblighi inerenti al rapporto di impiego. Ne consegue che la controversia relativa alla domanda di risarcimento dei danni ricollegantisi alle note di qualifica negative redatte dall'amministrazione nei confronti dell'attore, suo dipendente, con rimozione delle stesse, ancorché sia fatta valere in giudizio la lesione dei diritti assoluti alla salute, all'onore e alla reputazione del dipendente, conseguente a dette note, è devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo, al quale spetta la cognizione delle note, costituenti un atto di esecuzione del rapporto di impiego, che funge pertanto da momento genetico della condotta della P.A. denunziata come illegittima.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1218, Decreto Legisl. 03/02/1993 num. 29 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 20, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 3 PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)