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Sez. U, Sentenza n. 7470 del 22/05/2002 (Rv. 554613 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Regime anteriore al D.Lgs. n. 80 del 1998 - Domanda, proposta da pubblico dipendente nei confronti dell'amministrazione, di risarcimento del danno morale e del danno biologico - Qualificazione come azione di responsabilità extracontrattuale - Fondamento.
Stato
decisa il 2002-05-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/554613-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE

Nel regime - applicabile "ratione temporis" - anteriore all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 80 del 1998, ai fini del riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo in materia di impiego pubblico, la domanda del dipendente di condanna dell'amministrazione al risarcimento del danno morale e del danno biologico va qualificata come azione di natura extracontrattuale, proposta ai sensi dell'art. 2043 cod. civ. (appartenente, quindi, alla giurisdizione del giudice ordinario). Da un lato, infatti, il danno morale è risarcibile, per il combinato disposto degli artt. 2059 cod. civ. e 185 cod. pen., soltanto nel caso in cui esso derivi da un fatto illecito costituente reato, talché il risarcimento non è dovuto allorquando la responsabilità sia affermata sulla base di una presunzione di legge o del riconoscimento di una responsabilità solo contrattuale; dall'altro, il danno biologico trova la propria disciplina nell'art. 2043 citato, in relazione all'art. 32 Cost. (Corte cost., sentenza n. 184 del 1986), e pur se l'obbligazione di risarcimento derivante da responsabilità contrattuale può estendersi anche al danno biologico, tale estensione è soltanto eventuale, potendo ricorrere solo in quanto correlata al tipo di contratto intervenuto tra le parti o prevista da particolari clausole contrattuali.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Costituzione art. 32

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)