Sez. U, Sentenza n. 15607 del 10/12/2001 (Rv. 551008 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO | Procedimento dinanzi al Consiglio nazionale forense - Udienza di discussione - Diritto di difesa dell'incolpato - Diritto alla esposizione personale delle proprie difese ovvero all'assistenza di un difensore - Sufficienza - Mancata partecipazione all'udienza in assenza di reale impedimento - Nomina di un difensore d'ufficio - Necessità - Esclusione.
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO
Il diritto dell'avvocato sottoposto a giudizio disciplinare dinanzi al Consiglio nazionale forense ad esporre le proprie difese personalmente o a mezzo di difensore non rende necessaria la nomina di un difensore d'ufficio in caso di assenza del difensore nominato, la cui partecipazione all'udienza costituisce, pertanto, una sua libera scelta, e la cui mancata partecipazione comporta una lesione del diritto di difesa dell'incolpato solo se determinata da un reale impedimento a comparire (un impedimento che presenti, cioè, caratteristiche tali da non risolversi in una mera difficoltà di presenziare all'udienza nella data stabilita).
Riferimenti normativi: Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 63 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)