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Sez. U, Sentenza n. 22889 del 07/12/2004 (Rv. 578245 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - AZIONE DISCIPLINARE - IN GENERE | Avviso dell'udienza di discussione innanzi al Consiglio nazionale forense - Notificazione al domicilio eletto - Sufficienza - Eventuale impossibilità di recarsi presso il domicilio eletto per ragioni di salute - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-12-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/578245-01

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - AZIONE DISCIPLINARE - IN GENERE

Nel procedimento disciplinare a carico degli avvocati, la rituale notificazione all'incolpato, al domicilio eletto a questo fine, dell'avviso di fissazione dell'udienza disciplinare innanzi al Consiglio nazionale forense, è idonea a permettergli di avere piena conoscenza della relativa data e di far valere, attraverso il suo difensore, l'eventuale impossibilità di essere presente, essendo irrilevante la circostanza che egli, per ragioni di salute, non si sia recato presso detto domicilio in tempo utile per avere conoscenza dell'avviso.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 60, Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 61, Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 63 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)