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Sez. U, Sentenza n. 25645 del 01/12/2006 (Rv. 593078 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO | Diritto dell'incolpato ad essere ascoltato personalmente - Sussistenza - Nomina di un difensore - Irrilevanza - Legittimo impedimento a presenziare - Rinvio della seduta - Necessità - Omissione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2006-12-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/593078-01

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO

Nel giudizio disciplinare dinanzi al Consiglio Nazionale Forense, l'incolpato ha diritto, anche quando si sia avvalso della facoltà di farsi assistere da un difensore, di esporre le sue deduzioni personalmente nella seduta fissata per la discussione del ricorso; pertanto, in caso di legittimo e comprovato impedimento, il mancato rinvio della seduta, riflettendosi sull'esercizio del diritto di difesa, comporta la nullità della seduta stessa e degli atti successivi e da essa dipendenti, compresa la decisione.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 22/01/1934 num. 60, Regio Decr. 22/01/1934 num. 63, Costituzione art. 24, Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 159 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)