Sez. 1, Sentenza n. 9750 del 08/11/1996 (Rv. 500410 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Contumacia dell'amministrazione opposta - Dichiarazione relativa - Condizioni - Mancata comparizione all'udienza della parte non costituita - Decorso di almeno un'ora dall'apertura dell'udienza - Necessità.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE
Anche nel giudizio di opposizione ad ordinanza - ingiunzione, irrogativa di sanzioni amministrative pecuniarie, il Pretore, per dichiarare espressamente o implicitamente la contumacia dell'autorità che ha emesso l'ordinanza, deve osservare la disposizione di cui all'art. 59 disp. att. cod. proc. civ., che consente la dichiarazione di contumacia della parte non costituita solo se sia decorsa almeno un'ora dall'apertura dell'udienza.
Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 59, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 59, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)