Sez. 1, Sentenza n. 12130 del 13/11/1991 (Rv. 474615 - 01)
Titoli di credito - Cambiale (o pagherò) - Azione causale | Esercizio - Restituzione della cambiale al debitore convenuto o deposito della stessa in cancelleria - Onere - Sussistenza - Sua inosservanza - Rilevabilità - D'ufficio - Esclusione - Eccezione di parte in sede di merito - Necessità.
Titoli di credito - Cambiale (o pagherò) - Azione causale
L'art. 66, terzo comma del R.D. 14 dicembre 1933 n. 1669 - per il quale il portatore di un titolo cambiario che eserciti l'azione derivata dal rapporto che aveva dato causa all'emissione del titolo medesimo o alla sua trasmissione, ha l'onere di restituire le cambiali o di depositarle in cancelleria - è rivolto a tutelare gli interessi del debitore convenuto, per sottrarlo al rischio di pagare una seconda volta in forza dell'azione cambiaria e per consentirgli, in caso di adempimento o di condanna all'adempimento in base al rapporto causale, di riavere il titolo per esercitare le azioni cautelari spettantegli in via diretta o di regresso. Ne consegue che l'inosservanza di detto onere non è riconducibile alla categoria dei presupposti processuali o delle condizioni dell'azione, ma attiene ai requisiti per l'esame del merito della domanda, in relazione ad esigenze, di natura disponibile, del debitore medesimo, con l'ulteriore conseguenza che l'inosservanza stessa è rilevabile solo su eccezione del debitore convenuto, sollevata tempestivamente davanti al giudice del merito, e non anche di ufficio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 66
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)