Sez. 2, Sentenza n. 3805 del 30/03/1995 (Rv. 491554 - 01)
TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE (O PAGHERÒ) - AZIONE CAUSALE | Esercizio - Restituzione del titolo al debitore - Onere del creditore - Sussistenza - Dispensa - Configurabilità.
TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE (O PAGHERÒ) - AZIONE CAUSALE
L'art. 66 comma terzo R.D. 14 dicembre 1933 n. 1669 per il quale il portatore di un titolo cambiario che eserciti l'azione causale ha l'onere di offrire al debitore la restituzione del titolo, depositandolo in cancelleria, è rivolto a tutelare gli interessi del debitore per sottrarlo al rischio di pagare una seconda volta (allo stesso portatore o al terzo possessore) in forza dell'azione cambiaria e per consentirgli, in caso di adempimento e di condanna all'adempimento, in base al rapporto causale di riavere il titolo per esperire le eventuali azioni cartolari spettantegli in via diretta o di regresso. Ne deriva che il creditore cambiario è dispensato dagli oneri di offerta e deposito del titolo posti a suo carico per l'esercizio dell'azione causale solo nei casi in cui non vi è pericolo che il debitore possa essere costretto ad un doppio pagamento, come nel caso in cui l'azione cambiaria sia prescritta, o sia diretta contro un soggetto estraneo, quale un coobbligato del debitore cambiario ovvero esercitata per fini diversi dal pagamento.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 66
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)