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Sez. L, Sentenza n. 1026 del 07/02/1983 (Rv. 425793 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - RIVALUTAZIONE - CREDITI PER PRESTAZIONI PREVIDENZIALI O ASSISTENZIALI - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-02-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/425793-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - RIVALUTAZIONE - CREDITI PER PRESTAZIONI PREVIDENZIALI O ASSISTENZIALI - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*

L'art. 429 terzo comma cod. proc. civ. - in tema di rivalutazione monetaria - si applica ai soli crediti di lavoro propriamente detti e non anche a quelli per prestazioni previdenziali o assistenziali, non essendo la sua ratio compatibile con la natura di questi ultimi, relativamente ai quali, attesa la particolare qualità dei soggetti obbligati, sono da escludere situazioni di pretestuoso ritardo nell'adempimento, sussiste un meccanismo di perequazione automatica delle prestazioni all'aumento del costo della vita ed un sistema di termini rigidi e brevi per la risoluzione in via amministrativa delle relative controversie, diretto a tutelare l'interesse dell'assicurato alla pronta realizzazione delle sue aspettative e non è sostenibile che essi costituiscano continuazione della retribuzione o corrispettivo dei contributi versati. (Conf 4308/81, mass n 414993; (Conf 4961/80, mass n 408837; (Conf 2731/80, mass n 406499).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)