Sez. L, Sentenza n. 4308 del 02/07/1981 (Rv. 414993 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - CREDITI PER PRESTAZIONI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - RIVALUTAZIONE EX ART 429 COD PROC CIV - INAMMISSIBILITA - FONDAMENTO.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - CREDITI PER PRESTAZIONI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - RIVALUTAZIONE EX ART 429 COD PROC CIV - INAMMISSIBILITA - FONDAMENTO.*
L'art 429, terzo comma, cod proc civ - in tema di rivalutazione monetaria - si applica ai soli crediti di lavoro propriamente detti e non anche a quelli per prestazioni previdenziali o assistenziali e, peraltro, la sua ratio non e compatibile con la natura di questi ultimi, relativamente ai quali, attesa la particolare qualita dei soggetti obbligati, sono da escludere situazioni di pretestuoso ritardo nello inadempimento, sussiste un meccanismo di perequazione automatica delle prestazioni all'aumento del costo della vita ed un sistema di termini rigidi e brevi per la risoluzione, in via amministrativa, delle relative controversie, diretto a tutelare l'interesse dell'assicurato alla pronta realizzazione delle sue aspettative, e non e sostenibile che essi costituiscano continuazione della retribuzione o corrispettivo dei contributi versati. (Conf 4961/80, mass n 408837; (Conf 2731/80, mass n 406499; (Conf 3055/78, mass n 392500; (Conf 875/78, mass n 390211).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)