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Sez. L, Sentenza n. 2431 del 02/03/1995 (Rv. 490881 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DI DOCUMENTI NUOVI | Atti riguardanti l'ammissibilità del ricorso e del controricorso ovvero nullità inficianti la sentenza impugnata - Produzione in allegato alla memoria ex art. 378 cod.proc.civ. - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1995-03-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/490881-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DI DOCUMENTI NUOVI

Nel giudizio innanzi alla Corte di cassazione, secondo quanto disposto dall'art. 372 cod.proc.civ. non è ammesso il deposito di atti e documenti non prodotti nei precedenti gradi del processo, salvo che non riguardino l'ammissibilità del ricorso e del controricorso ovvero nullità inficianti direttamente la sentenza impugnata, nel quale caso essi vanno prodotti entro il termine stabilito dall'art. 369, con la conseguenza che ne è inammissibile la produzione in allegato alla memoria difensiva di cui all'art. 378.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 378

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)