Sez. 3, Sentenza n. 5480 del 14/03/2006 (Rv. 589662 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DI DOCUMENTI NUOVI | Nullità della sentenza impugnata - Produzione dei documenti relativi - Ammissibilità sino all'udienza di discussione - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DI DOCUMENTI NUOVI
Il deposito di documenti relativi alla questione di nullità della sentenza impugnata è ammesso ex articolo 372 del codice di procedura civile anche al di fuori dei termini fissati dalla legge per resistere in cassazione e quindi sino all'udienza di discussione purché prima che sia iniziata la relazione della causa. (Nella specie è stata ritenuta tempestiva la allegazione alla memoria della parte resistente del provvedimento di correzione di errore materiale emesso da una corte di appello e avente ad oggetto l'indicazione nella sentenza impugnata per cassazione del terzo componente del Collegio).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)